Protocollo di sicurezza ANTICOVID per avvio

Anno Scolastico 2020/2021

 Il giorno 6 agosto, i sindacati e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina hanno dato il via libera al protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/21, l’ultimo tassello che mancava per definire le regole per la riapertura delle scuole a settembre, dopo che il 3 agosto è stato adottato il documento per la ripresa delle attività dei servizi  educativi e delle scuole dell’infanzia.

Il documento affronta i seguenti punti che passiamo ad analizzare di seguito:

  • modalità di ingresso/uscita da scuola
  • pulizia e igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature
  • igiene personale e DPI
  • gestione degli spazi comuni
  • uso dei locali esterni alla scuola
  • supporto psicologico
  • gestione di una persona sintomatica
  • sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS
  • costituzione di una commissione anti

1.1   Help desk

Il MIUR si impegna ad attivare un servizio dedicato di help desk con il numero verde 800903080 destinato a raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e a fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo. Il servizio, attivo dal 24 agosto, sarà disponibile dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Per gestire le criticità e monitorare l’andamento della situazione ci sarà poi un tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute oltre che dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo.

1.2   Gestione di persona sintomatica all’interno della scuola

E’ ribadito l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali e di chiamare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria; confermato l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico di un metro e le regole di igiene.

Se una persona presente dentro la scuola dovesse sviluppare febbre e/o sintomi di infezione respiratoria come la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e in accordo con le indicazioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 – Gestione di una persona sintomatica in azienda).

1.3   Modalità di ingresso e uscita

Ogni scuola deve disciplinare le modalità di accesso e uscita prevedendo, se necessario, uscite a orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi. Le istituzioni scolastiche comunicheranno a insegnanti, studenti, personale scolastico e a chiunque debba entrare nell’istituto le regole da rispettare per evitare assembramenti con un’opportuna segnaletica e con una campagna di informazione. Sarà limitato l’accesso a visitatori ed esterni possibilmente previa prenotazione e programmazione. L’accesso alla struttura avverrà con l’accompagnamento di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, con l’uso della mascherina e nel rispetto delle norme generali anti-contagio.

I visitatori ammessi dovranno essere registrati, con l’indicazione dei rispettivi dati anagrafici e recapiti telefonici, data di ingresso e tempi di permanenza.

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione con la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

1.4   Igiene personale e dispositivi di protezione individuale

Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare precauzioni igieniche e utilizzare la mascherina. Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) si esprimerà nell’ultima settimana di agosto sull’obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti con età superiore a 6 anni. Per chi ha meno di 6 anni è già previsto che non si debba utilizzarla.

1.5   Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature

Un cronoprogramma dovrà prevedere un piano di pulizia giornaliero e di igienizzazione periodica degli ambienti, e ogni intervento di pulizia e igienizzazione sarà annotato in un apposito registro aggiornato. Qualora le attività didattiche si svolgano in locali esterni all’Istituto scolastico, gli Enti locali e/o i proprietari dei locali dovranno certificarne l’idoneità, in termini di sicurezza e, con specifica convenzione, dovranno essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

1.6   Obblighi informativi

Il Dirigente scolastico deve rendere note le disposizioni delle autorità a chiunque entri nei locali dell’istituto, fornendo informazioni riguardanti:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
  • il divieto accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l’ingresso, condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti );
  • mantenere il distanziamento fisico di un metro;
  • rispettare le norme di igiene (pulizia delle mani )

1.7   Sostegno psicologico

Grazie ad una apposita convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, viene promosso un sostegno psicologico per far fronte alle situazioni di insicurezza, stress, ansia dovute a eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in presenza, difficoltà di concentrazione ecc. Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali.

1.8   Contact tracing e raccordo con il sistema sanitario

Sarà istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale per supportare le Istituzioni scolastiche, attivare un efficace sistema contact tracing (tracciamento delle persone venute a contatto con dei contagiati) e dare risposte immediata in caso di criticità. In collaborazione con il Ministero della Salute e il Commissario straordinario si darà l’opportunità a tutto il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, di svolgere test diagnostici in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche.

1.9   Il medico competente

Il protocollo d’intesa prevede l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG). Come abbiamo detto in diverse occasioni è necessario che ci sia sempre chiarezza su ruoli e responsabilità di tutti coloro che operano il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità istituzionali o di interesse pubblico. In base alla nostra esperienza, esiste invece una grande confusione sul ruolo svolto dal medico competente che spesso è, erroneamente, individuato dalle scuole come responsabile del trattamento. Con nota prot. N. 7797 del 27.02.2019, il Garante per la protezione dei dati personali ha invece confermato che il medico competente svolge la sua attività non come responsabile del trattamento incaricato dal Dirigente Scolastico ma come autonomo titolare del trattamento. Da ciò consegue che sono a carico di tale figura tutti gli oneri ed obblighi previsti dal Regolamento Europeo in capo al Titolare del Trattamento, quali ad esempio la predisposizione di un Registro delle Attività di Trattamento, la consegna delle informative ai soggetti interessati con eventuale raccolta del consenso qualora sia necessario, predisposizione delle nomine dei Responsabili Esterni ecc.

1.10  Registrazione dei visitatori ed obblighi informativi

Il protocollo d’intesa prevede che i visitatori ammessi dovranno essere registrati, con l’indicazione dei rispettivi dati anagrafici e recapiti telefonici, data di ingresso e tempi di permanenza. Il protocollo d’intesa del 6 agosto, come già quello del 24 aprile sulle misure di contrasto di Covid negli ambienti di lavoro, prevede per il dirigente scolastico ulteriori obblighi informativi sulle misure di sicurezza adottate per cui suggeriamo che la firma dell’interessato serva non solo a registrare la presenza ma anche ad acquisire la dichiarazione:

  • di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti
  • di non aver avuto contatti negli ultimi 14 gg con persone affette da COVID-19: e di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
  • di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS:
  • di non avvertire sintomi influenzali e di essere consapevole che, in caso di sintomi influenzali manifestatisi anche dopo l’accesso, dovrò immediatamente avvisare il Datore di Lavoro (DS) o il Responsabile di
  • di aver preso visione e impegnarmi a rispettare tutte le disposizioni del Datore di Lavoro (DS) per il contenimento del COVID-19c

1.11  Informativa privacy

Ogni qual volta si raccolgono dati personali deve essere fornita all’interessato specifica informativa. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. In ogni caso il dirigente scolastico deve essere in grado di dimostrare che l’informativa è stata data. Tutto ciò considerato abbiamo deciso di inserire nel documento di registrazione dell’ingresso di cui al punto precedente, anche la dichiarazione dell’interessato di aver preso visione dell’informativa fornita dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

Ciò comporta che all’ingresso deve essere esposta l’informativa per il trattamento dei dati raccolti con il modulo.

1.12   Rilevazione della temperatura corporea

Come già detto, tutti i visitatori ammessi a scuola devono essere registrati ed in qualche modo autocertificare l’assenza delle condizioni che impedirebbero l’accesso ai locali secondo le misure di sicurezza adottate. In base alla legislazione vigente esistono ulteriori provvedimenti che il dirigente scolastico può adottare come misura di contenimento della diffusione di Covid-19 fra i quali ci sono la rilevazione diretta ed in tempo reale della temperatura corporea operata sia sui dipendenti che sugli alunni e qualunque altro visitatore che voglia accedere ai locali della scuola.

Vogliamo mettere in evidenza che ove qualche scuola intendesse procedere in questo senso dovrà prendere alcuni accorgimenti richiamati nella FAQ del Garante Privacy in cui si rileva che la registrazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679). In considerazione di ciò, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento cit.), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro (e riteniamo, ma è una nostra considerazione, sia opportuno operare nello stesso modo anche nel caso in cui si rilevasse la temperatura degli alunni all’ingresso). Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.